venerdì 12 marzo 2010
 
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CC: libertà di fruizione? Breve descrizione delle licenze Creative Commons PDF Stampa E-mail
Scritto da Marco Botrugno   

Il diritto d'autore è un diritto giovane giuridicamente parlando, coincide infatti con l'invenzione della stampa e dell'attività editoriale.
La legge 22 aprile 1941, n. 633 protegge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì compresi i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore (restano esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce; il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso).
Creative Commons promuove l'utilizzo di licenze in base alle quali gli autori di opere dell'ingegno rinunciano all'esercizio esclusivo di alcuni diritti e, contemporaneamente, concede ai fruitori delle stesse maggiori libertà, che contribuiscono alla diffusione della cultura e della conoscenza.

L'arrivo delle licenze Creative Commons viene salutato come il "sentiero di mezzo" atteso e necessario per riequilibrare un sistema, quello dell'attuale copyright, che assegna "diritti di proprietà eccessivamente forti". Il software rientra nella categoria giuridica dei beni immateriali e in quella filosofica del linguaggio, come le opere letterarie, per le quali mai sarà messa in dubbio la non brevettabilità e la tutela mediante diritto d'autore o copyright. Purtroppo però, su pressione delle lobby dell'informatica, delle telecomunicazioni, dell'industria legata alle tecnologie digitali la situazione rischia di cambiare. Negli USA esistono migliaia di brevetti aventi ad oggetto il software: ciò grazie anche ad una famosa sentenza della Corte Suprema che dichiarò che se il software è una parte integrante di una più generale invenzione, allora potrà ricadere nel brevetto. Questa è la porta di servizio attraverso la quale si ammettono i brevetti software. In Europa siamo di fronte ad una contrapposizione tra Parlamento e Consiglio per l'approvazione di una direttiva sulla brevettabilità del software. Tale proposta di direttiva è stata rigettata dal Parlamento, ma la Presidenza irlandese ha deciso di portare comunque avanti l'istanza. L'iscrizione alla Siae è utile perché quest'ultima amministra le opere dei suoi aderenti facendo sì che per ogni sfruttamento di un'opera sia corrisposto all'autore e all'editore un adeguato compenso. L'autore che decide di aderire alla SIAE, di fatto le delega il compito di seguire il "percorso" delle proprie opere, in Italia e nel mondo, concedendo licenze ed autorizzazioni per l'utilizzazione dei suoi lavori, riscuotendo e distribuendo all'autore i relativi compensi. Pertanto non può esservi compatibilità tra iscrizione alla Siae ed utilizzo di una licenza Creative Commons. Le licenze Creative Commons non hanno valore al di fuori dell'Italia. Lo staff e i legali di creativecommons.org hanno lavorato duramente per rendere le licenze valide nel più alto numero possibile di giurisdizioni. Nonostante ciò, non possono garantirne la completa validità in tutte le giurisdizioni del mondo. Per questo motivo è stato attivato il progetto International Commons, finalizzato alla traduzione delle licenze Creative Commons e al loro adattamento ai vari contesti nazionali.

Il 16 dicembre 2004, in occasione della conferenza che ha lanciato le licenze Creative Commons italiane, è nata l'iniziativa "Scarichiamoli!" avente ad oggetto un'idea molto semplice: ciò che è finanziato con soldi pubblici deve essere di dominio pubblico. A tal fine, i diritti esclusivi relativi ad un'opera dell'ingegno dovrebbero estinguersi nel momento in cui l'opera viene prodotta/riprodotta grazie ad un finanziamento pubblico. Per valutare se l'opera è prodotta/riprodotta grazie ad un finanziamento pubblico si può utilizzare il criterio della conditio sine qua non: un'opera è prodotta/riprodotta grazie ad un finanziamento pubblico se non sarebbe stata prodotta/riprodotta senza quel finanziamento. Se ad esempio lo Stato sovvenziona la produzione di un filmato, quel filmato sarà di pubblico dominio; analogamente, se lo Stato paga un esecutore affinché esegua un brano musicale, l'esecutore non potrà vantare diritti esclusivi su quell'esecuzione. Ma se un'opera di pubblico dominio è fruibile solo a pagamento, a che serve che sia di pubblico dominio? Chi ci darà ciò che già ci appartiene, la cultura, i saperi, le conoscenze che già sono di pubblico dominio? Donare cultura, trasmettere liberamente il sapere e la conoscenza: questo è quello che la comunità di Internet e la società civile chiedono. E se questi sono interessi legittimi, allora lo Stato dovrebbe tutelarli. I mezzi ci sono: da Internet al digitale terrestre. Lo Stato può coordinarsi con associazioni, fondazioni, università e realizzare un portale dell'arte, della cultura, del sapere di pubblico dominio, un portale in cui la parola d'ordine sia: "Scarichiamoli!". Scarichiamo musica (pensate allo straordinario patrimonio culturale rappresentato dalla musica classica), scritti, immagini e qualsiasi altra opera dell'ingegno su cui non siano presenti diritti esclusivi: ciò che è di dominio pubblico deve essere pubblicamente accessibile e liberamente fruibile. È chiaro: tutto questo va contro gli interessi di chi ancora trae profitto da ciò che è ormai patrimonio dell'umanità.

Per ulteriori informazioni:
SCARICHIAMOLI - www.scarichiamoli.org
 
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Hacker ["hak'èr", sost. m. inv.]:

"Persona che si diverte ad esplorare i dettagli dei sistemi di programmazione e come espandere le loro capacità?, a differenza di molti utenti che preferiscono imparare il minimo indispensabile, e a volte nemmeno quello, affidandosi a terzi al primo, banale, problema. L'Hacker è curioso, ama il sapere e la cultura, ama scoprire e conoscere, sempre cosciente del fatto di non sapere nulla."



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